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Arbitro per le controversie finanziarie

Arbitro per le controversie finanziarie

Con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Consob ha istituito l’Arbitro per le controversie finanziarie (di seguito, “Arbitro” o “ACF”) e ha adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con il quale sono state stabilite le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l’Arbitro e individuati i criteri di composizione del relativo organo decidente (di seguito, il “Regolamento”).

La Delibera attribuisce inoltre alla Consob il compito di adottare le disposizioni di attuazione del Regolamento, disciplinanti l’organizzazione e il funzionamento dell’Arbitro, determinandone altresì la data di avvio dell’operatività, e detta, tra l’altro, disposizioni transitorie e finali per consentire la “sostituzione” della Camera di Conciliazione e Arbitrato con l’Arbitro.

In particolare, l’Arbitro, operativo dal 9 gennaio 2017, consente agli investitori, che abbiano presentato reclamo all’intermediario senza successo, di risolvere la controversia senza rivolgersi all’autorità giudiziaria.

L’ACF è competente in relazione alle controversie fra investitori e intermediari finanziari di valore non superiore a Euro 500.000 e relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Sono invece escluse dalla competenza dell’ACF le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF nonché quelle relative a danni che non hanno natura patrimoniale.

Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l’Intermediario.

L’accesso all’Arbitro è gratuito per l’investitore e sono previsti termini ridotti per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).

Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data.
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al sito Internet dell’Arbitro per le controversie finanziarie disponibile sul sito http://www.acf.consob.it/